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Orientalium Ecclesiarum

Categoria: Decreti
Pubblicato: Giovedì, 06 Novembre 2014

DECRETO SULLE CHIESE CATTOLICHE ORIENTALI 

PROEMIO

1. La Chiesa cattolica ha in grande stima le istituzioni, i riti liturgici, le tradizioni ecclesiastiche e la disciplina della vita ecclesiastica della Chiese orientali. Si tratta infatti di Chiese illustri e venerande per antichità, in cui risplende la tradizione apostolica tramandata dai Padri (1), che costituisce parte del patrimonio divinamente rivelato e indiviso della Chiesa universale. Perciò questo santo ed ecumenico Concilio, preso da sollecitudine per le Chiese orientali, che di questa tradizione sono testimoni viventi, e desiderando che esse fioriscano e assolvano con nuovo vigore apostolico la missione loro affidata, oltre a quanto riguarda tutta la Chiesa ha deciso di stabilire alcuni punti principali, lasciando gli altri alla cura dei sinodi orientali e della Sede apostolica.

CHIESE PARTICOLARI O RITI

Varietà di riti e unità

2. La Chiesa santa e cattolica, che è il corpo mistico di Cristo, si compone di fedeli che sono organicamente uniti nello Spirito Santo da una stessa fede, dagli stessi sacramenti e da uno stesso governo, e che unendosi in varie comunità stabili, congiunti dalla gerarchia, costituiscono le Chiese particolari o riti. Tra loro vige una mirabile comunione, di modo che la varietà non solo non nuoce alla unità della Chiesa, ma anzi la manifesta. È infatti intenzione della Chiesa cattolica che rimangano salve e integre le tradizioni di ogni Chiesa o rito particolare; parimenti essa vuole adattare il suo tenore di vita alle varie necessità dei tempi e dei luoghi (2).

I riti godono di uguale dignità

3. Queste Chiese particolari, sia dell'Oriente che dell'Occidente, sebbene siano in parte tra loro differenti in ragione dei cosiddetti riti--cioè per liturgia, per disciplina ecclesiastica e patrimonio spirituale--tuttavia sono allo stesso modo affidate al governo pastorale del romano Pontefice, il quale per volontà divina succede al beato Pietro nel primato sulla Chiesa universale. Esse quindi godono di pari dignità, cosicché nessuna di loro prevale sulle altre per ragioni di rito; fruiscono degli stessi diritti e sono tenute agli stessi obblighi, anche per quanto riguarda la predicazione del Vangelo in tutto il mondo (cfr. Mc 16,15), sotto la direzione del romano Pontefice.

Si studino i vari riti

4. Si provveda perciò in tutto il mondo a tutelare e incrementare tutte le Chiese particolari e a questo scopo si erigano parrocchie e una propria gerarchia, dove lo richieda il bene spirituale dei fedeli. Le gerarchie poi delle varie Chiese particolari che hanno giurisdizione sullo stesso territorio, procurino, col mutuo scambio di consigli e in periodici incontri, di promuovere l'unità di azione e di unire le loro forze per aiutare le opere comuni, onde far progredire più speditamente il bene della religione e più efficacemente tutelare la disciplina del clero (3). Tutti i chierici e i candidati agli ordini sacri siano bene istruiti sui riti e specialmente circa le norme pratiche in materie inter-rituali; anzi, nelle spiegazioni catechetiche vengano istruiti anche i laici sui riti e le loro norme. Infine, tutti e singoli i cattolici e i battezzati di qualsiasi Chiesa o comunità acattolica che vengano alla pienezza della comunione cattolica, mantengano dovunque il loro proprio rito, lo onorino e, in quanto è possibile, lo osservino (4), salvo il diritto in casi particolari di persone, comunità o regioni, di far ricorso alla Sede apostolica; questa, quale suprema arbitra delle relazioni inter-ecclesiali, provvederà essa stessa alle necessità secondo lo spirito ecumenico, o farà provvedere da altre autorità, dando opportune norme, decreti o rescritti.

PATRIMONIO SPIRITUALE DELLE CHIESE ORIENTALI
CHE DEV'ESSERE CONSERVATO

Benemerenze delle Chiese orientali

5. La storia, le tradizioni e molte istituzioni ecclesiastiche chiaramente dimostrano quanto le Chiese orientali si siano rese benemerite verso tutta la Chiesa. Per questo il santo Concilio non solo circonda di doverosa stima e di giusta lode questo loro patrimonio ecclesiastico e spirituale, ma lo considera fermamente quale patrimonio di tutta la Chiesa (5). Dichiara quindi solennemente che le Chiese d'Oriente come quelle di Occidente, hanno il diritto e il dovere di reggersi secondo le proprie discipline particolari, poiché si raccomandano per veneranda antichità, si accordano meglio con i costumi dei loro fedeli e sono più adatte a provvedere al bene delle loro anime.

Non si introducano mutamenti arbitrari nei riti

6. Tutti gli orientali sappiano con tutta certezza che possono sempre e devono conservare i loro legittimi riti e la loro disciplina, e che non si devono introdurre mutazioni, se non per ragione del proprio organico progresso. Pertanto, tutte queste cose devono essere con somma fedeltà osservate dagli stessi orientali, i quali devono acquistarne una conoscenza sempre più profonda e una pratica più perfetta; qualora, per circostanze di tempo o di persone, fossero indebitamente venuti meno ad esse, procurino di ritornare alle avite tradizioni. Quelli che per ragione o di ufficio o di ministero apostolico hanno frequente relazione con le Chiese orientali o con i loro fedeli, secondo l'importanza dell'ufficio che occupano siano accuratamente istruiti nella conoscenza e nella pratica dei riti, della disciplina, della dottrina, della storia e delle caratteristiche degli orientali (6), Si raccomanda inoltre caldamente agli istituti religiosi e alla associazioni di rito latino che prestano la loro opera nelle regioni orientali o tra i fedeli orientali, che per una maggiore efficacia dell'apostolato, fondino, per quanto possibile, case o anche province di rito orientale (7).

I PATRIARCHI ORIENTALI

I patriarchi orientali

7. Da tempi antichissimi vige nella Chiesa l'istituzione patriarcale, già riconosciuta dai primi Concili ecumenici (8). Col nome di patriarca orientale si intende un vescovo, cui compete la giurisdizione su tutti i vescovi, compresi i metropoliti, il clero e i fedeli del proprio territorio o rito, a norma del diritto e salvo restando il primato del romano Pontefice (9). Dovunque si costituisca un gerarca di qualche rito fuori dei confini del territorio patriarcale, a norma del diritto rimane aggregato alla gerarchia del patriarcato dello stesso rito.

8. Sebbene alcuni patriarchi delle Chiese orientali siano cronologicamente posteriori ad altri, tuttavia sono tutti uguali quanto alla dignità patriarcale, salva restando tra loro la precedenza di onore legittimamente stabilita (10).

Onore e privilegi dei patriarchi orientali

9. Secondo un'antichissima tradizione della Chiesa, ai patriarchi delle Chiese orientali è riservato uno speciale onore, dato che ognuno presiede al suo patriarcato come padre e capo. Perciò questo santo Concilio stabilisce che siano ripristinati i loro diritti e privilegi, secondo le antiche tradizioni di ogni Chiesa e i decreti dei Concili ecumenici (11).

Questi diritti e privilegi sono quelli vigenti al tempo dell'unione dell'Oriente e dell'Occidente, quantunque debbano essere alquanto adattati alle odierne condizioni.

I patriarchi coi loro sinodi costituiscono la superiore istanza per qualsiasi problema del patriarcato, non escluso il diritto di costituire nuove eparchie e di nominare vescovi del loro rito entro i confini del territorio patriarcale, salvo restando l'inalienabile diritto del romano Pontefice di intervenire nei singoli casi.

Fondazione di nuovi patriarcati

10. Quanto si è detto dei patriarchi vale anche, a norma del diritto, degli arcivescovi maggiori che presiedono a tutta una Chiesa particolare o rito (12).

11. Siccome l'istituzione patriarcale nelle Chiese orientali è una forma tradizionale di governo, il santo ed ecumenico Concilio desidera che, dove sia necessario, si erigano nuovi patriarcati, la cui fondazione è riservata al Concilio ecumenico o al romano Pontefice (13).

DISCIPLINA DEI SACRAMENTI

Ristabilire l'antica disciplina dei sacramenti

12. Il santo Concilio ecumenico conferma e loda e, se occorre, desidera che venga ristabilita l'antica disciplina dei sacramenti vigente presso le Chiese orientali, e così pure la prassi spettante la loro celebrazione e amministrazione.

La cresima

13. La disciplina circa il ministro della sacra cresima, vigente fino dai più antichi tempi presso gli orientali, sia pienamente ristabilita. Perciò i sacerdoti possono conferire questo sacramento col crisma benedetto dal patriarca o dal vescovo (14).

14. Tutti i sacerdoti orientali possono validamente conferire questo sacramento, sia insieme col battesimo sia separatamente, a tutti i fedeli di qualsiasi rito, non escluso il latino, osservando, per la liceità, le prescrizioni del diritto sia comune sia particolare (15). Anche i sacerdoti di rito latino, secondo le facoltà che godono circa l'amministrazione di questo sacramento, possono amministrarlo pure ai fedeli delle Chiese orientali, senza pregiudizio al rito, osservando per la liceità le prescrizioni del diritto sia comune che particolare (16).

La liturgia domenicale

15. I fedeli sono tenuti la domenica e le feste a intervenire alla divina liturgia o, secondo le prescrizioni o consuetudini del proprio rito, alla celebrazione delle lodi divine (17). Perché più facilmente possano adempiere quest'obbligo, si stabilisce che il tempo utile per soddisfarlo decorra dai vespri della vigilia fino alla fine delle domenica o giorno festivo (18). Si raccomanda caldamente ai fedeli, che in questi giorni, anzi con più frequenza e anche quotidianamente, ricevano la santa eucaristica (19).

La confessione

16. Per la costante mescolanza di fedeli di diverse Chiese particolari nella medesima regione o territorio orientale, la facoltà dei sacerdoti di qualsiasi rito di ricevere le confessioni, concessa legittimamente e senza alcuna restrizione dai propri sacri pastori, si estende a tutto il territorio del concedente anche a tutti i luoghi e fedeli di qualsiasi rito nello stesso territorio, a meno che il pastore del luogo l'abbia espressamente negata per i luoghi del suo rito (20).

L'ordine sacro

17. Perché nelle Chiese orientali abbia nuovamente ad aver vigore l'antica disciplina del sacramento dell'ordine, questo santo Concilio caldamente desidera che sia ristabilita, dove sia caduta in disuso, l'istituzione del diaconato permanente (21). Quanto poi al suddiaconato e gli ordini inferiori e i loro diritti e doveri, provveda l'autorità legislativa di ciascuna Chiesa particolare (22).

I matrimoni misti

18. Quando i cattolici orientali contraggono matrimonio con acattolici orientali battezzati, il santo Concilio, per prevenire i matrimoni invalidi e nell'interesse della stabilità del matrimonio e della pace domestica, stabilisce che per questi matrimoni la forma canonica della celebrazione è obbligatoria soltanto per la liceità. Per la validità basta la presenza del sacro ministro, salvi restando gli altri punti da osservarsi secondo il diritto (23).

IL CULTO DIVINO

I giorni festivi

19. D'ora in poi spetta al solo Concilio ecumenico o alla santa Sede stabilire, trasferire o sopprimere giorni festivi comuni a tutte le Chiese orientali. Invece lo stabilire, trasferire o sopprimere feste per singole Chiese particolari compete, oltre che alla Sede apostolica, a sinodi patriarcali o arcivescovili, avuto tuttavia il debito riguardo di tutta la regione e delle altre Chiese particolari (24).

La Pasqua

20. Fino a che tra tutti i cristiani non si sarà giunti al desiderato accordo circa la fissazione di un unico giorno per la comune celebrazione della festa di Pasqua, nel frattempo, per promuovere l'unità fra i cristiani che vivono nella stessa regione o nazione, è data facoltà ai patriarchi o alle supreme autorità ecclesiastiche del luogo di accordarsi, con unanime consenso e sentiti i pareri degli interessati, per celebrare la festa di Pasqua nella stessa domenica (25).

Le tempora

21. Tutti i fedeli che si trovano fuori della regione o territorio del proprio rito, quanto alla legge delle sacre tempora possono pienamente conformarsi alla disciplina vigente nel luogo della loro permanenza. Nelle famiglie di rito misto si può osservare questa legge secondo uno stesso rito (26).

Le laudi divine

22. Il clero e i religiosi orientali celebrino secondo le prescrizioni e tradizioni della propria disciplina le laudi divine, che fino dall'antica età furono in grande onore presso tutte le Chiese orientali (27). Ed anche i fedeli, seguendo l'esempio dei propri padri, per quanto possono, attendano devotamente alle laudi divine.

La lingua liturgica

23. Al patriarca col suo sinodo o alla suprema autorità di ciascuna Chiesa con il consiglio dei pastori compete il diritto di regolare l'uso delle lingue nelle sacre funzioni liturgiche e di approvare, dopo averne data relazione alla Sede apostolica, le versioni dei testi nelle lingua del paese (28).

RAPPORTI CON I FRATELLI DELLE CHIESE SEPARATE

Promuovere l'unità dei cristiani

24. Alle Chiese orientali aventi comunione con la Sede apostolica romana, compete lo speciale ufficio di promuovere l'unità di tutti i cristiani, specialmente orientali, secondo i principi del decreto « sull'ecumenismo » promulgato da questo santo Concilio, in primo luogo con la preghiera, l'esempio della vita, la religiosa fedeltà alle antiche tradizioni orientali, la mutua e più profonda conoscenza, la collaborazione e la fraterna stima delle cose e degli animi (29).

25. Dagli orientali separati che, mossi dalla grazia dello Spirito Santo vengono all'unità cattolica, non si esiga più di quanto richiede la semplice professione della fede cattolica. E poiché presso di loro è stato conservato il sacerdozio valido, i chierici orientali che vengono all'unità cattolica, hanno facoltà di esercitare il proprio ordine, secondo le norme stabilite dalla competente autorità (30).

« Communicatio in sacris »

26. La « communicatio in sacris » che pregiudica l'unità della Chiesa o include formale adesione all'errore o pericolo di errare nella fede, di scandalo e di indifferentismo, è proibita dalla legge divina (31). Ma la prassi pastorale dimostra, per quanto riguarda i fratelli orientali che si possono e si devono considerare varie circostanze di singole persone, nelle quali né si lede l'unità della Chiesa, né vi sono pericoli da evitare, mentre invece la necessità della salvezza e il bene spirituale delle anime costituiscono un bisogno serio. Perciò la Chiesa cattolica, secondo le circostanze di tempo, di luogo e di persone, ha usato tutti i mezzi della salute e la testimonianza della carità tra i cristiani, per mezzo della partecipazione ai sacramenti e alle altre funzioni e cose sacre. In considerazione di questo, il santo Concilio «per non essere noi con una sentenza troppo severa di impedimento a coloro che sono salvati » (32) e per fomentare sempre più l'unione con le Chiese orientali da noi separate, stabilisce il seguente modo di agire.

27. Posti i principi sopra ricordati, agli orientali che in buona fede si trovano separati dalla Chiesa cattolica, si possono conferire, se spontaneamente li chiedano e siano ben disposti, i sacramenti della penitenza, dell'eucaristia e dell'unzione degli infermi anzi, anche ai cattolici è lecito chiedere questi sacramenti ai ministri acattolici nella cui Chiesa si hanno validi sacramenti, ogniqualvolta la necessità o una vera spirituale utilità lo domandino e l'accesso a un sacerdote cattolico riesca fisicamente o moralmente impossibile (33).

28. Parimenti, posti gli stessi principi, per una giusta ragione è permessa la « communicatio in sacris » in celebrazioni, cose e luoghi sacri tra cattolici e fratelli orientali separati (34).

29. Questa maniera più mite di «communicatio in sacris » con i fratelli delle Chiese orientali separate è affidata alla vigilanza e al discernimento dei pastori locali, affinché, consigliatisi tra di loro e, se occorra, uditi anche i pastori delle Chiese separate, abbiano a regolare con efficaci e opportune prescrizioni e norme i rapporti dei cristiani tra di loro.

CONCLUSIONI

30. Il santo Concilio molto si rallegra della fruttuosa e attiva collaborazione delle Chiese cattoliche d'Oriente e d'Occidente, e allo stesso tempo dichiara: tutte queste disposizioni giuridiche sono stabilite per le presenti condizioni, fino a che la Chiesa cattolica e le Chiese orientali separate si uniscano nella pienezza della comunione. Nel frattempo tutti i cristiani, orientali e occidentali, sono ardentemente pregati di innalzare ferventi e assidue, anzi quotidiane preghiere a Dio, affinché, con l'aiuto della sua santissima Madre, tutti diventino una cosa sola. Preghino pure perché su tanti cristiani di qualsiasi Chiesa, i quali confessando strenuamente il nome di Cristo, soffrono e sono oppressi, si effonda la pienezza della forza e del conforto dello Spirito Santo consolatore. Con amore fraterno vogliamoci tutti bene scambievolmente, facendo a gara nel renderci onore l'un l'altro (Rm 12,10).

Tutte e singole le cose stabilite in questo Decreto sono piaciute ai Padri del Sacro Concilio. E Noi, in virtù della potestà Apostolica conferitaci da Cristo, unitamente ai Venerabili Padri, nello Spirito Santo le approviamo, le decretiamo e le stabiliamo; e quanto è stato così sinodalmente deciso, comandiamo che sia promulgato a gloria di Dio.

Roma, presso San Pietro 21 novembre 1964.

Inter Mirifica

Categoria: Decreti
Pubblicato: Giovedì, 06 Novembre 2014

DECRETO SUGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE SOCIALE 

INTRODUZIONE

Significato dei termini

1. Tra le meravigliose invenzioni tecniche che, soprattutto nel nostro tempo, l'ingegno umano è riuscito, con l'aiuto di Dio, a trarre dal creato, la Chiesa accoglie e segue con particolare sollecitudine quelle che più direttamente riguardano le facoltà spirituali dell'uomo e che hanno offerto nuove possibilità di comunicare, con massima facilità, ogni sorta di notizie, idee, insegnamenti. Tra queste invenzioni occupano un posto di rilievo quegli strumenti che, per loro natura, sono in grado di raggiungere e influenzare non solo i singoli, ma le stesse masse e l'intera umanità. Rientrano in tale categoria la stampa, il cinema, la radio, la televisione e simili. A ragione quindi essi possono essere chiamati: strumenti di comunicazione sociale.

Perché il Concilio ne tratta

2. La Chiesa nostra madre riconosce che questi strumenti se bene adoperati, offrono al genere umano grandi vantaggi, perché contribuiscono efficacemente a sollevare e ad arricchire lo spirito, nonché a diffondere e a consolidare il regno di Dio. Ma essa sa pure che l'uomo può adoperarli contro i disegni del Creatore e volgerli a propria rovina; anzi, il suo cuore di madre è addolorato per i danni che molto sovente il loro cattivo uso ha provocato all'umanità. Perciò questo sacro Concilio, perseverando nelle sollecitudini dei sommi Pontefici e dei vescovi in un argomento di sì grande importanza, ritiene suo dovere trattare dei principali problemi relativi agli strumenti di comunicazione sociale. Confida inoltre che questa esposizione dei suoi principi dottrinali e delle sue norme non solo sarà di giovamento spirituale ai fedeli, ma contribuirà anche al progresso di tutta l'umanità.

CAPITOLO I

LA DOTTRINA DELLA CHIESA

Compiti della Chiesa

3. La Chiesa cattolica, essendo stata fondata da Cristo Signore per portare la salvezza a tutti gli uomini, ed essendo perciò spinta dall'obbligo di diffondere il messaggio evangelico, ritiene suo dovere servirsi anche degli strumenti di comunicazione sociale per predicare l'annuncio di questa salvezza ed insegnare agli uomini il retto uso di questi strumenti. Compete pertanto alla Chiesa il diritto innato di usare e di possedere siffatti strumenti, nella misura in cui essi siano necessari o utili alla formazione cristiana e a ogni altra azione pastorale. Così pure è dovere dei sacri pastori istruire e guidare i fedeli perché essi, anche con l'aiuto di questi strumenti, perseguano la salvezza e perfezione propria e di tutta la famiglia umana. Peraltro è compito anzitutto dei laici animare di valori umani e cristiani tali strumenti, affinché rispondano pienamente alla grande attesa dell'umanità e ai disegni di Dio.

Legge morale

4. Per usare rettamente questi strumenti è assolutamente necessario che coloro i quali se ne servono conoscano le norme della legge morale e le osservino fedelmente in questo settore. Tengano perciò presente il contenuto, comunicato secondo la natura propria di ciascuno strumento; considerino inoltre tutto il contesto --come, ad esempio, il fine, le persone, il luogo, il tempo ecc.-- nel quale si attua la comunicazione stessa, perché il contesto è capace di modificarne, o addirittura di cambiare totalmente, il valore morale. A questo proposito segnaliamo in particolare il modo di agire proprio di ogni strumento, cioè la sua forza di suggestione, che può essere tale che gli uomini, soprattutto se insufficientemente preparati, riescano con difficoltà ad avvertirla, a dominarla e, quando occorresse, a respingerla.

Diritto all'informazione

5. È anzitutto necessario che tutti gli interessati si formino una retta coscienza circa l'uso di questi strumenti, soprattutto a proposito di alcune questioni oggi particolarmente controverse. La prima di queste riguarda l'informazione, cioè la ricerca e la diffusione di notizie.

Non c'è dubbio che l'informazione, dato il progresso raggiunto dalla società moderna, ed attese le sempre più strette relazioni d'interdipendenza tra i suoi membri, è diventata utilissima ed anzi, per lo più, una necessità. Infatti la pubblica e tempestiva comunicazione degli avvenimenti e dei fatti offre ai singoli uomini quella più adeguata e costante conoscenza, che permette loro di contribuire efficacemente al bene comune e di promuovere tutti insieme più agevolmente la prosperità e il progresso di tutta la società. È perciò inerente alla società umana il diritto all'informazione su quanto, secondo le rispettive condizioni, interessa gli uomini, sia come individui che come membri di una società. Tuttavia il retto esercizio di questo diritto esige che la comunicazione sia sempre verace quanto al contenuto e, salve la giustizia e la carità, completa; inoltre, per quanto riguarda il modo, sia onesta e conveniente, cioè rispetti rigorosamente le leggi morali, i diritti e la dignità dell'uomo, sia nella ricerca delle notizie, sia nella loro diffusione. Non ogni conoscenza infatti giova, «mentre la carità è costruttiva» (1 Cor 8,1).

Arte e morale

6. La seconda questione riguarda le relazioni tra i diritti dell'arte - come si suol dire - e le norme della legge morale. Poiché il moltiplicarsi di controversie su questo argomento non di rado trae origine da dottrine erronee in materia di etica e di estetica, il Concilio proclama che il primato dell'ordine morale oggettivo deve essere rispettato assolutamente da tutti. Questo ordine è il solo a superare e armonizzare tutte le diverse forme dell'attività umana, per quanto nobili esse siano, non eccettuata quella dell'arte. Solo l'ordine morale, infatti, investe l'uomo nella totalità del suo essere creatura di Dio dotata di intelligenza e chiamata ad un fine soprannaturale; e lo stesso ordine morale, se integralmente e fedelmente osservato, porta l'uomo a raggiungere la perfezione e la pienezza della felicità.

Trattazione del male morale

7. Infine, l'esposizione, la descrizione o la rappresentazione del male morale possono indubbiamente, anche per il tramite degli strumenti di comunicazione sociale, servire per una più approfondita conoscenza ed analisi dell'uomo, ad illustrare e ad esaltare lo splendore della verità e del bene, mediante appropriati effetti drammatici. Tuttavia, se non si vuole che rechino più danno che vantaggio alle anime, è necessario attenersi fedelmente alla legge morale, soprattutto quando si tratta di cose che richiedono il dovuto rispetto o che si prestano a favorire le disordinate passioni dell'uomo, ferito dalla colpa originale.

Opinioni pubbliche

8. Poiché le opinioni pubbliche esercitano oggi un enorme influsso nella vita privata e pubblica dei cittadini di ogni categoria sociale, è necessario che tutti i membri della società compiano, anche in questo campo, i loro doveri di giustizia e di carità. Perciò tutti si adoperino, anche mediante l'uso di questi strumenti, alla formazione e diffusione di rette opinioni pubbliche.

Doveri degli utenti

9. Particolari doveri hanno tutti gli utenti --vale a dire i lettori, gli spettatori, gli uditori-- che con scelta personale e libera ricevono le comunicazioni diffuse da questi strumenti. Infatti, una scelta retta richiede che essi favoriscano in ogni modo quanto presenta un reale valore morale, culturale e artistico; che evitino, invece, quanto costituisce per loro causa o occasione di danno spirituale, oppure con il cattivo esempio induce altri in pericolo, o contribuisce a ostacolare le buone comunicazioni e a incoraggiare quelle cattive. Questo ultimo caso solitamente si verifica quando si versa il proprio denaro a quanti adoperano tali strumenti unicamente a scopo di lucro. Perciò gli utenti, per agire moralmente bene, non trascurino il loro dovere d'informarsi tempestivamente dei giudizi che a questo proposito vengono dati dalla competente autorità, e di attenervisi secondo le norme della retta coscienza. Al fine poi di resistere più facilmente alle suggestioni meno oneste e di favorire sicuramente quelle buone, procurino di formare e di orientare la propria coscienza con i mezzi adatti.

Doveri dei giovani e dei genitori

10. Gli utenti, particolarmente i giovani, si addestrino ad un uso moderato e disciplinato di questi strumenti; cerchino inoltre di approfondire le cose viste, udite, lette; ne discutano con i loro educatori e con persone competenti, e imparino a formarsi un giudizio retto. Dal canto loro i genitori ricordino che è loro dovere vigilare diligentemente perché spettacoli, stampa e simili, che siano contrari alla fede e ai buoni costumi, non entrino in casa e che i loro figli ne siano preservati altrove.

Doveri degli autori

11. Speciali responsabilità morali circa il retto uso degli strumenti di comunicazione sociale incombono sui giornalisti, gli scrittori, gli attori, i registi, gli editori e i produttori, i programmisti, i distributori, gli esercenti e i venditori, i critici e quanti altri in qualsiasi modo partecipano alla preparazione e trasmissione delle comunicazioni. È evidente, infatti, quali e quanto grandi responsabilità pesino su di loro nell'evolversi della società odierna, avendo essi la possibilità di indirizzare al bene o al male l'umanità con le loro informazioni e pressioni.

Dovranno pertanto conciliare i propri interessi economici, politici ed artistici in modo da evitare ogni opposizione al bene comune. Per raggiungere più facilmente questo intento, faranno bene a dare la loro adesione a quelle associazioni professionali capaci di imporre ai loro membri --se necessario anche impegnandosi all'osservanza di un «codice morale»-- il rispetto dell'onestà nelle loro attività e doveri professionali.

Inoltre ricordino sempre che gran parte dei lettori e degli spettatori è costituita da giovani, i quali hanno bisogno di una stampa e di spettacoli che offrano un sano divertimento e che orientino il loro spirito a nobili ideali. Procurino inoltre che le comunicazioni che riguardano la religione vengano affidate a persone degne e preparate e che siano attuate con il dovuto rispetto.

Doveri dell'autorità civile

12. Particolari doveri in questo settore incombono all'autorità civile in vista del bene comune, al quale questi strumenti sono ordinati. È infatti compito di tale autorità, nel proprio suo ambito, difendere e proteggere -- specialmente riguardo alla stampa--la vera e giusta libertà d'informazione che è indispensabile alla odierna società per il suo progresso; favorire i valori religiosi, culturali e artistici; assicurare agli utenti il libero uso dei loro legittimi diritti. È anche compito dell'autorità civile appoggiare quelle iniziative che, per quanto siano di grande utilità, specialmente alla gioventù, non potrebbero altrimenti essere realizzate. Infine lo stesso potere pubblico, che giustamente si interessa del benessere dei cittadini, ha il dovere di provvedere con giustizia e diligenza, mediante la promulgazione di leggi e l'efficace loro applicazione, che dal cattivo uso di questi strumenti non derivino gravi danni alla moralità pubblica e al progresso della società. Con tale attenta vigilanza non viene conculcata la libertà dei singoli e dei gruppi associati, soprattutto nel caso in cui mancassero sicure garanzie da parte di coloro che per professione utilizzano questi strumenti. Una speciale attenzione, inoltre, sia usata nel difendere gli adolescenti dalla stampa e dagli spettacoli nocivi alla loro età.

CAPITOLO II

L'AZIONE PASTORALE DELLA CHIESA

Azione dei pastori e dei fedeli

13. Tutti i figli della Chiesa si adoperino, in cordiale unità di intenti, affinché senza indugio e con ogni impegno gli strumenti di comunicazione sociale, secondo che le circostanze lo richiederanno, vengano usati nelle varie forme di apostolato, cercando di prevenire le iniziative dannose, soprattutto nelle regioni dove l'evoluzione morale e religiosa richiede una più urgente e attiva presenza. Perciò i sacri pastori siano solleciti nel compiere in questo settore un dovere intimamente connesso con il loro magistero ordinario; e i laici impegnati professionalmente in questo campo cerchino di rendere testimonianza a Cristo: anzitutto assolvendo i propri incarichi con competenza e con spirito apostolico, inoltre collaborando direttamente all'azione pastorale della Chiesa con contributi tecnici, economici, culturali e artistici, secondo le possibilità di ciascuno.

Iniziative dei cattolici

14. Innanzitutto si incrementi la stampa onesta. Al fine poi di formare i lettori a un genuino spirito cristiano, si promuova e si sostenga una stampa autenticamente cattolica, tale cioè che--sia essa promossa o dipenda direttamente dalla stessa autorità ecclesiastica, oppure da laici cattolici--venga pubblicata con l'esplicito scopo di formare, favorire e promuovere opinioni pubbliche conformi al diritto naturale, alla dottrina e alla morale cattolica, e di far conoscere nella giusta luce i fatti che riguardano la vita della Chiesa. Infine si richiamino i fedeli alla necessità di leggere e di diffondere la stampa cattolica, allo scopo di poter giudicare cristianamente ogni avvenimento.

Con ogni aiuto opportuno si promuova e si assicuri la produzione e la programmazione di film atti a garantire un sano divertimento e pregevoli per valori culturali ed artistici, e innanzitutto di film per la gioventù. Tale aiuto viene dato soprattutto sostenendo e coordinando imprese e iniziative di produttori e di distributori onesti; curando il lancio dei film meritevoli con l'appoggio dei critici e con premi; promuovendo e consociando le sale cinematografiche di gestori cattolici e onesti.

Parimenti, si sostengano in modo efficace i programmi radiofonici e televisivi moralmente sani, soprattutto quelli adatti all'ambiente familiare. Si promuovano poi con impegno le trasmissioni cattoliche, mediante le quali gli uditori e gli spettatori vengono orientati a partecipare alla vita della Chiesa e ad assimilare le verità religiose. Là dove la cosa risulti conveniente, si creino sollecitamente anche emittenti cattoliche e si procuri che le loro trasmissioni si raccomandino per qualità ed efficacia.

Si procuri inoltre che l'antica e nobile arte del teatro, la quale oggi viene diffusa largamente dagli strumenti di comunicazione sociale, contribuisca alla formazione culturale e morale degli spettatori.

Formazione degli autori

15. Per provvedere alle esigenze sopra esposte si formino senza indugio sacerdoti, religiosi e laici, i quali sappiano usare con la dovuta competenza questi strumenti a scopi apostolici.

Il primo compito è quello di preparare tecnicamente, culturalmente e moralmente i laici, moltiplicando scuole, facoltà e istituti, dove giornalisti, autori di film e di programmi radiofonici e televisivi e quanti si interessano a queste attività, possano acquistare una formazione completa, permeata di spirito cristiano, specialmente nel campo della dottrina sociale della Chiesa. Ma occorre preparare ed aiutare anche gli attori, perché con la loro arte contribuiscano al bene della società. Devono infine essere diligentemente preparati i critici letterari, cinematografici, radiofonici, televisivi, ecc., perché si distinguano con la loro competenza professionale, e vengano istruiti e incoraggiati a porre sempre nel dovuto rilievo nei loro giudizi, l'aspetto morale.

Formazione degli utenti

16. Il retto uso degli strumenti della comunicazione sociale, che sono a disposizione di utenti diversi per età e preparazione culturale, esige un'adatta e specifica formazione teorica e pratica di questi ultimi. Perciò le iniziative atte a questo scopo - soprattutto se destinate ai giovani - siano favorite e largamente diffuse nelle scuole cattoliche di ogni grado, nei seminari e nelle associazioni dell'apostolato dei laici. Esse saranno ispirate ai principi della morale cristiana. Per ottenere più prontamente questo scopo, vengano inserite nell'insegnamento catechistico l'esposizione e la spiegazione della dottrina e della disciplina cattolica su questo argomento.

Mezzi e sussidi

17. Sarebbe evidentemente disonorante per i figli della Chiesa tollerare che la parola della salvezza resti inceppata e ostacolata da difficoltà tecniche o dalle spese, indubbiamente ingentissime, che questi strumenti richiedono. Per questa ragione il sacro Concilio ricorda che essi hanno il dovere di sostenere e di aiutare i giornali e i periodici, le iniziative nel settore cinematografico, le stazioni e i programmi radiofonici e televisivi cattolici, il cui fine principale è quello di diffondere e difendere la verità e curare la formazione cristiana della società umana. Esorta inoltre insistentemente quanti, associazioni e singoli, dispongono di rilevanti possibilità economiche o tecniche, ad aiutare volentieri e generosamente con i loro mezzi e con la loro competenza le iniziative in questo settore, che si propongono scopi genuinamente culturali e apostolici.

Giornata annuale

18. Al fine poi di rendere più efficace il multiforme apostolato della Chiesa con l'impiego degli strumenti di comunicazione sociale, ogni anno in tutte le diocesi del mondo, a giudizio dei vescovi, venga celebrata una « giornata » nella quale i fedeli siano istruiti sui loro doveri in questo settore, invitati a speciali preghiere per questo scopo e a contribuirvi con le loro offerte. Queste saranno debitamente destinate a sostenere le iniziative e le opere promosse dalla Chiesa in questo campo, secondo le necessità dell'orbe cattolico.

Commissione della santa Sede

19. Nell'esercizio della sua suprema sollecitudine pastorale circa gli strumenti di comunicazione sociale, il sommo Pontefice dispone di una speciale commissione della Santa Sede [1].

Competenze dei vescovi

20. Spetta poi ai vescovi vigilare nelle proprie diocesi sulle iniziative e sulle attività in questo settore, promuoverle e, nella misura in cui riguardano l'apostolato pubblico, regolarle, non eccettuate quelle che dipendono da religiosi esenti.

Uffici nazionali

21. Tuttavia, poiché un'efficace attività apostolica nell'ambito di tutta una nazione richiede l'unione di intenti e di forze, questo sacro Concilio decreta e ordina che dappertutto vengano costituiti ed efficacemente aiutati degli uffici nazionali per la stampa, il cinema, la radio e la televisione. Sarà compito principale di questi uffici provvedere a che i fedeli si formino una retta coscienza circa l'uso di questi strumenti, come pure di incrementare e regolare tutte le iniziative dei cattolici in questo settore. In ciascuna nazione la vigilanza su questi uffici venga affidata ad una commissione di vescovi o a un vescovo delegato; facciano poi parte degli stessi uffici anche dei laici, formati nella dottrina cattolica e esperti in materia.

Organizzazioni internazionali

22. Inoltre, poiché l'efficacia di tali strumenti si estende oltre i confini delle singole nazioni e fa sl che i singoli individui diventino quasi cittadini del mondo, le iniziative nazionali in questo settore vengano coordinate anche su piano internazionale. Gli uffici, di cui al n. 21, collaborino attivamente con le rispettive organizzazioni cattoliche internazionali. Queste ultime vengono legittimamente approvate soltanto dalla santa Sede e da essa dipendono.

CONCLUSIONE

Istruzione pastorale

23. Per l'applicazione di tutti questi principi e norme circa gli strumenti di comunicazione sociale, su espresso mandato del Concilio, sia pubblicata un'apposita istruzione pastorale, a cura della commissione della santa Sede, di cui al n. 19, con la collaborazione di esperti scelti nelle varie nazioni.

Esortazione finale

24. Del resto il sacro Concilio confida che questa sua esposizione di principi dottrinali e di norme sarà accolta di buon grado e fedelmente osservata da tutti i figli della Chiesa, in modo che essi, servendosi anche di questi strumenti, non solo non ne riportino danno, ma come sale e luce fecondino e illuminino il mondo. Inoltre esso rivolge la sua esortazione a tutti gli uomini di buona volontà, specialmente a quanti hanno nelle loro mani questi strumenti. Li invita a impiegarli unicamente per il bene dell'umanità, il cui avvenire dipende ogni giorno di più dal loro retto uso. Pertanto, come già avvenne con i capolavori delle arti antiche, così anche da queste invenzioni recenti sia glorificato il nome del Signore, secondo il detto dell'Apostolo: « Gesù Cristo, ieri e oggi e per tutti i secoli» (Eb 13,8).

4 dicembre 1963

Maria SS. Del Carmelo Festeggiamenti 2014

Categoria: Maria SS. del Carmelo
Pubblicato: Domenica, 29 Giugno 2014
  Martedì 01 luglio
Inizio delle celebrazioni in onore di Maria SS. del Monte Carmelo
Ore 08:00  I colpi a cannone dal Castello Normanno e il suono delle campane annunceranno l'inizio dei festeggiamenti in onore di Maria SS. del Monte Carmelo. 
Ore 08:15  S. Rosario e coroncina alla Madonna del Carmelo.
Ore 09:00  S. Messa, benedizione e imposizione dello scapolare per coloro che lo indossano per la prima volta.
Ore 18:45   S. Rosario e coroncina alla Madonna del Carmelo.
Ore 19:30

S. Messa e canto delle tradizionali salutazioni in onore di Maria SS. del Monte Carmelo.

Benedizione e imposizione dello scapolare per coloro che lo indossano per la prima volta.

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Opuscolo Grest 2014

Categoria: Grest
Pubblicato: Sabato, 28 Giugno 2014
Scritto da Salvatore Dovico

Allegati:
Scarica questo file (opuscolo.pdf)Opuscolo 2014 non impaginato[ ]1170 kB
Scarica questo file (opuscolo_impaginato.pdf)Opuscolo 2014 impaginato[ ]1168 kB

Opuscolo Scout

Categoria: Gli scout
Pubblicato: Sabato, 28 Giugno 2014

Immagini

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  • Festa-120
  • Descrizione: Festa Grest Parrocchiale
  • Veglia Pasquale-35
  • Descrizione: Celebrazione Veglia Pasquale
  • Messa Conclusiva-12
  • Descrizione: Celebrazione Eucaristica conclusiva Visita Pastorale
  • Grest-15
  • Descrizione: Grest Parrocchiale
  • Festa-290
  • Descrizione: Momenti di festa
  • Messa Conclusiva-136
  • Descrizione: Celebrazione Eucaristica conclusiva Visita Pastorale

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